STATUTO
ART. 1 -
DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione Toscana Bambini e Giovani con
Diabete, con sede legale
in Firenze.
Per semplificare detta Associazione potrà essere citata,
come nel presente
Statuto, con la sigla -
A.T.B.G.D. - sigla che
viene adottata anche col
proprio simbolo di
distinzione come
descritto nell’art. 24
del presente Statuto.
ART. 2 -
SEDE SOCIALE E
AMMINISTRATIVA
La sede sociale e amministrativa dell'A.T.B.G.D. è in
Firenze, Via Faccioli n°
10.
ART. 3 -
DURATA
L'A.T.B.G.D. ha durata illimitata.
ART. 4 -
PRINCIPI
L'A.T.B.G.D. fonda la propria struttura sui principi della
solidarietà e della
democrazia e non
persegue scopi di lucro.
ART. 5 -
SCOPI DELL'
A.T.B.G.D.
Sono scopi dell'A.T.B.G.D.:
a - Promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete
mellito di tipo 1
o insulinodipendente per favorirne la diagnosi precoce e
la cura efficace.
b - Educare il bambino e il giovane con diabete ed i loro
nuclei familiari
all’autocontrollo e all'autogestione della
condizione diabetica.
c - Contribuire all'educazione e alla promozione della
coscienza
sociale della condizione diabetica.
d - Promuovere attività ricreative, educative, sportive
per favorire
l’inserimento
del bambino e del giovane con diabete nel sociale.
e - Seguire come interlocutore delle istituzioni pubbliche
e private operanti nel
settore, l'attuazione di tutte le leggi statali e
regionali e comunque di
tutte le
norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete
mellito e ad ogni
aspetto ad esso collegabile.
f - Seguire l'evoluzione della ricerca nel campo del
diabete mantenendo
stretti contatti con altre Associazioni italiane ed
estere.
g - Reperire fondi da destinare a studi e/o ad iniziative
rivolte ad una maggiore
conoscenza della condizione diabetica.
ART.6 -
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'A.T.B.G.D. è costituito dalla quota
annuale versata da ogni
socio, nella misura
stabilita annualmente
dal Consiglio Direttivo
con ratifica
dell’Assemblea, nonché
da utili derivanti da
manifestazioni, da
contributi straordinari,
da donazioni e lasciti
testamentari, da
contributi dello Stato,
di enti o d'istituzioni
pubbliche, da rimborsi
derivanti da convenzioni
ovvero da entrate
derivanti da attività
commerciali e produttive
marginali.
In caso di scioglimento dell'A.T.B.G.D., tutti i beni
della stessa che
rimarranno al termine
della fase della
liquidazione, saranno
devoluti ad altre
Associazioni aventi
scopi analoghi a quelli
indicati nel presente
statuto.
ART 7 -
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario dell'A.T.B.G.D. inizia il 1
Gennaio e termina il 31
Dicembre di ogni anno
solare.
Alla scadenza di ciascun esercizio verranno predisposti
dal Consiglio Direttivo
un bilancio consuntivo
ed un preventivo per
l'esercizio successivo
da sottoporre
all'Assemblea.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita
dell'organizzazione a
meno che la destinazione
o la distribuzione non
siano imposte per legge
o siano effettuate a
favore di altre
associazioni che
facciano parte della
medesima struttura per
legge, statuto o
regolamento.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati
obbligatoriamente per la
realizzazione delle
attività istituzionali o
di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART 8 -
ADESIONI
Possono essere soci dell'A.T.B.G.D. oltre ai giovani
maggiorenni con diabete,
nonché entrambi i
genitori, o i tutori, o
coloro che comunque
esercitino la podestà
sui bambini e giovani
con diabete ancora
minorenni, anche tutti
coloro che hanno
interesse a perseguire
gli scopi sociali di cui
all’art.5. La qualifica
di socio si acquista
mediante il primo
versamento del
contributo annuale che
verrà considerato quale
formale domanda. II
Consiglio Direttivo,
qualora riconosca tale
domanda in contrasto con
le norme del presente
Statuto, può respingerla
con delibera che,
unitamente all'importo
del versamento, dovrà
essere spedita entro
quindici giorni da
quando il versamento era
pervenuto.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei
confronti
dell'associazione e sono
tenuti a pagare una
quota associativa annua
che verrà determinata
dal Consiglio Direttivo
con delibera da emettere
entro il mese di
dicembre di ogni anno e
valida per l'anno
successivo.
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata
per un periodo
temporaneo. Tuttavia è
in facoltà di ciascun
associato recedere
dall'associazione
mediante comunicazione
in forma scritta inviata
all'associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi
dell'art. 24 del Codice
Civile, è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano
cessato di appartenere
all'associazione, non
possono riprendere i
contributi versati e non
possono vantare alcun
diritto sul patrimonio
dell'associazione.
Il mancato versamento del contributo annuale per oltre due
anni comporta
l'automatica decadenza
dalla qualifica di
socio.
ART 9 -
DIRITTI DEI SOCI
I diritti dei soci sono:
-
Partecipare alle
Assemblee e alle
operazioni di voto.
-
Eleggere le cariche
dell'A.T.B.G.D. ed
essere eletti.
-
Chiedere la
convocazione
dell'Assemblea nei
termini previsti dal
presente Statuto.
-
Formulare
proposte nell'ambito
dei programmi
dell'A.T.B.G.D.
-
Partecipare alla
vita associativa.
ART. 10 -
DOVERI DEI SOCI
I doveri dei soci sono:
-
Rispettare le norme
del presente
Statuto.
-
Provvedere al
pagamento della
quota associativa
entro i termini
stabiliti.
-
Non
compiere atti che
danneggino gli
interessi e
l'immagine
dell'A.T.B.G.D.
ART. 11 -
ORGANI DELL' A.T.B.G.D.
Sono organi dell'A.T.B.G.D.:
ART. 12 -
ASSEMBLEA GENERALE
-
composizione e funzioni
L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci.
L'Assemblea è sovrana ed è il massimo organo
dell'A.T.B.G.D.
Sono compiti dell'Assemblea:
-
Determinare
orientamenti
generali e prendere
decisioni
fondamentali e di
indirizzo cui deve
attenersi il
Consiglio Direttivo.
-
Approvare e
modificare il
bilancio preventivo
-
Approvare il
bilancio consuntivo.
-
Eleggere, con voto
segreto, il
Consiglio Direttivo,
il Collegio dei
Probiviri.
-
Modificare e/o
revisionare il
presente Statuto.
-
Deliberare
sull'eventuale
scioglimento
dell'A.T.B.G.D. e su
quanto ad essa
riservato per legge.
-
Approvare e
modificare
l'ammontare delle
quote associative.
ART. 13 -
ASSEMBLEA GENERALE
-
convocazione e
deliberazioni
L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria per
tutti gli adempimenti,
almeno una volta l'anno
entro il mese di
Febbraio ed è convocata
dal Presidente che ne
fissa l'ordine del
giorno.
L'Assemblea può, inoltre, essere convocata in via
straordinaria su
delibera del Consiglio
Direttivo o su richiesta
di almeno un decimo
degli iscritti che
indicheranno gli
argomenti da porsi
all'ordine del giorno.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza
della metà più uno dei
suoi componenti, in
seconda convocazione con
la presenza di almeno un
quinto dei suoi
componenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti.
Le modifiche allo Statuto sono deliberate a maggioranza
semplice con la presenza
di almeno due terzi dei
partecipanti aventi
diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega,
purché non sia membro
del Consiglio Direttivo.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere
spedito a cura del
Presidente a mezzo
lettera o con qualsiasi
altro mezzo di
trasmissione, con almeno
dieci giorni di anticipo
sulla data della
riunione.
L'avviso deve contenere: la data dell'Assemblea, il luogo
di svolgimento della
stessa, l'ora della
prima e della seconda
convocazione e gli
argomenti all'ordine del
giorno.
Presiede l'Assemblea il Presidente dell'associazione
ovvero persona designata
dall'assemblea.
Il Presidente, durante l’Assemblea, nomina in occasione di
elezioni due scrutatori.
Delle riunioni assembleari deve essere redatto verbale
firmato dal Presidente e
dal Segretario.
ART. 14 -
CONSIGLIO DIRETTIVO -
composizione, elezione e
durata
I1 Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri
che sono eletti
dall'Assemblea Generale
con voto segreto, durano
in carica due anni e
sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procede
alle elezioni nel suo
seno, del Presidente,
del Vicepresidente che
sostituisce il
Presidente nelle sue
funzioni in caso di
assenza o di impedimento
e del Tesoriere. Nomina,
inoltre, il Segretario
dell'A.T.B.G.D., coloro
che devono rappresentare
l'A.T.B.G.D. nelle varie
Commissioni, Organi e
Associazioni regionali e
Nazionali ed assegna
altri eventuali
incarichi.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi anche della
collaborazione di altri
soci non facenti parte
dello stesso ma ritenuti
idonei a rappresentare
l'A.T.B.G.D. negli
ambiti in cui essa
opera.
ART 15 -
I COMPITI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed
amministrativo
dell'A.T.B.G.D.,
pertanto i suoi compiti
sono:
-
Predisporre tutta la
documentazione
relativa agli
argomenti posti
all'ordine del
giorno
dell'Assemblea
Generale.
-
Eseguire i
deliberati
dell'Assemblea.
-
Adottare tutti i
provvedimenti
necessari al buon
funzionamento
dell'A.T.B.G.D.
-
Redigere annualmente
il bilancio
preventivo e
consuntivo.
-
Mantenere contatti
aggiornati.
-
Determinare
l'importo della
quota associativa
annua da sottoporre
a ratifica
dell'Assemblea.
-
Deliberare
sull'ammissione ed
esclusione dei soci.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i
poteri sia di ordinaria
che di straordinaria
amministrazione con
facoltà di delegare i
poteri stessi al
Presidente o a uno dei
suoi membri.
ART. 16 -
CONSIGLIO DIRETTIVO
-
riunioni e deliberazioni
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad
esse sia presente almeno
la metà più uno dei
componenti.
Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con il
metodo del voto palese
ed esse risultano valide
quando ottengono il voto
favorevole della
maggioranza dei
presenti.
Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e/o
quando il Presidente lo
ritenga opportuno. Le
riunioni sono presiedute
dal Presidente o in sua
assenza, dal
Vicepresidente.
Le riunioni sono convocate dal Presidente con qualsiasi
mezzo di trasmissione e
l'avviso di convocazione
deve contenere gli
argomenti all'ordine del
giorno, l'ora, la data e
il luogo dove avverrà la
riunione.
Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per tre
riunioni consecutive può
essere escluso dal
Consiglio.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere
redatto un verbale a
cura del Segretario
controfirmato dal
Presidente e trascritto
su apposito registro.
ART. 17 -
IL PRESIDENTE
I1 Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale
rappresentanza
dell'A.T.B.G.D., sta in
giudizio verso terzi per
la tutela degli
interessi morali e
materiali
dell'A.T.B.G.D. della
quale ha anche la
rappresentanza esterna.
ART. 18 -
IL TESORIERE
Il Tesoriere dell'A.T.B.G.D. viene eletto dal Consiglio
Direttivo nel suo seno;
egli ha la
responsabilità
gestionale e la custodia
dei conti
dell'A.T.B.G.D. dai
quali egli stesso può
prelevare le somme
occorrenti per la
normale gestione
dell'A.T.B.G.D.
Il Tesoriere redige la relazione dei bilanci consuntivo e
preventivo da presentare
annualmente
all'Assemblea dei soci.
Il Tesoriere cura altresì la tenuta di un libro cassa.
ART. 19 -
IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti
dall'Assemblea con
l'espressione di una
sola preferenza da parte
di ciascun Socio.
Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo
ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Il Collegio ha il compito di istruire, arbitrare e
risolvere le eventuali
controversie tra i soci,
tra questi e
l'A.T.B.G.D. o tra i
vari organi della
stessa.
Esso giudicherà ex bono et ex equo.
ART.20 -
IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto a maggioranza in seno al Consiglio
Direttivo; egli cura la
redazione dei verbali
delle riunioni del
Consiglio, attende alla
corrispondenza,
custodisce e aggiorna il
libro dei verbali
assembleari, provvede
alle affissioni e
all'invio delle
comunicazioni sociali,
trasmette le
convocazioni tanto del
Consiglio che
dell'Assemblea.
Il Segretario cura altresì la tenuta del libro dei soci,
del libro dei verbali
delle assemblee e del
libro dei verbali del
Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai
soci che hanno altresì
diritto di chiedere
estratti a loro spese.
ART.21 -
SOSTITUZIONI
Il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata
di un suo componente,
sarà integrato
direttamente dallo
stesso Consiglio con il
primo dei non eletti
nella rispettiva
graduatoria.
Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita, o non
disponibile, l'Assemblea
Generale procederà
all'elezione del nuovo o
dei nuovi consiglieri.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla
successiva assemblea.
ART. 22 -
GRATUITA' -
INCOMPATIBILITA'
Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto
sono gratuite, così come
le prestazioni fornite
dagli aderenti
all'A.T.B.G.D.
Le cariche degli organi dell'A.T.B.G.D. sono tra di loro
incompatibili e nessun
candidato è eleggibile a
più di una di esse.
Art. 23
LOGO DELL’A.T.B.G.D.
Il logo
dell’A.T.B.G.D. è
costituito da due mani
unite, stilizzate, una
di forma più piccola ed
una di forma più grande,
con a lato la scritta
Associazione Toscana
Bambini e Giovani con
Diabete.
Il logo è
modificabile solo
dall’Assemblea Generale
dei soci
ART. 24 -
REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un
regolamento da
sottoporre
all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria
ai fini del
raggiungimento degli
scopi e degli obiettivi
previsti dal presente
Statuto.
ART. 25 -
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto
si fa riferimento alla
legge quadro del
volontariato (Legge 11/VIII/91
n° 266), al D. Lgs. 4
dicembre 1997 n° 460 ed
alle leggi che regolano
la materia.
Il presente statuto entra in vigore in sostituzione di
quello in corso, dopo
l'approvazione
dell'Assemblea ordinaria
dei soci del 06 Febbraio
2005.